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Partite Pregresse

Ultima modifica 2 marzo 2022

La componente tariffaria denominata “Partite Pregresse” è presente in bolletta a partire dal 2° trimestre 2015, quantificata ed approvata dall’Ente d’Ambito (Autorità Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Lazio nord-Viterbo) ed addebitata all’utenza nei modi stabiliti dagli Art. 31 e 32 dell’Allegato A della Delibera 643/2013/R/IDR dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
La Delibera 643/2013/R/IDR contiene le disposizioni nazionali per il calcolo delle tariffe idriche per il biennio 2014 e 2015.
La componente tariffaria denominata “Partite Pregresse” è parte della applicazione del Sistema Tariffario A.T.O. del servizio idrico che ha regolato fino all’anno 2011 la determinazione delle tariffe idriche.

Il Metodo Tariffario del servizio idrico era fondato su una previsione di costi ammissibili per la gestione idrica, soggetta ad una verifica a posteriori, rispetto ai costi operativi e agli investimenti effettuati.
I disallineamenti tra costi e ricavi generavano conguagli di cui l’A.A.T.O. 1 Lazio nord-Viterbo teneva conto nella determinazione delle tariffe per gli anni antecedenti il 2012.
Questo meccanismo regolatorio è stato utilizzato fino al 2011 con la deliberazione A.A.T.O. n. 41 del 23 Aprile 2009, che ha introdotto la nuova “Articolazione Tariffaria Unica” per il Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. 1 Lazio nord-Viterbo e la deliberazione n. 53 del 21 Novembre 2011 che aggiornava le tariffe con una revisione per gli anni successivi.
A partire dal 2012 le funzioni di regolazione del servizio idrico sono state trasferite all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico(AEEGSI), che ha introdotto una nuova metodologia tariffaria, con il Metodo Tariffario Transitorio(MTT) per gli anni 2012 – 2013 ed il Metodo Tariffario Idrico(MTI) per il periodo 2014 – 2015.

L’Autorità ha denominato dunque “Partite Pregresse” la quantificazione dei disallineamenti tra costi ammissibili revisionati e proventi tariffari fino a tutto il 2011 e per quanto di sua competenza, ha disciplinato le modalità di riparto all’utenza del valore totale delle “Partite Pregresse” come complessivamente quantificato dagli enti competenti (A.A.T.O. 1 Lazio nord Viterbo). In dettaglio le componenti tariffarie “Partite Pregresse” singolarmente addebitate all’Utenza sono determinate secondo le disposizioni dell’Autorità:

  • deve essere calcolata dividendo il valore totale del conguaglio per i metri cubi erogati nell’anno a-2 (anno 2012), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti fino a integrale recupero del conguaglio medesimo;
  • la componente tariffaria delle “Partite Pregresse” deve essere evidenziata in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l’anno in corso.

Per l’A.T.O. 1 Lazio nord – Viterbo la quantificazione di tali “Partite Pregresse” è stata determinata dalla Conferenza dei Sindaci con atto di Orientamento/Indirizzo n. 66 del 18 dicembre 2014.
Le modalità e i tempi di recupero di detti importi sono stati stabiliti in conformità di quanto indicato nella deliberazione del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO E DELLE DISPOSIZIONI DI COMPLETAMENTO” dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, ai sensi dell’art. 31 e 32 dell’allegato A.

Pertanto ad iniziare dal secondo trimestre 2015 si procederà alla rimodulazione del debito relativo alle capitalizzazioni degli investimenti fatti prima del 2012 ed al recupero del debito pregresso non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie.
L’importo a carico di ciascuna utenza è calcolato moltiplicando l’importo unitario di 0,0920 Euro/mc, applicato indistintamente a tutte le tipologie contrattuali, per i consumi registrati dall’utenza come da precise disposizioni dell’Autorità.

Al fine di garantire l’obiettivo della sostenibilità sociale, l’A.A.T.O. ha deciso di rateizzare gli importi dovuti nel periodo di sette anni e in funzione dei volumi di servizio erogati dal Gestore, conformemente alle disposizioni dell’A.E.E.G.S.I. al fine di garantire le condizioni minime di continuità delle attività di gestione ed erogazione dei servizi.
www.autorita.energia.it 

Informativa Partite Pregresse