Gestione delle Segnalazioni di Talete SpA

Talete ha adottato una specifica procedura per le segnalazioni in tema di whistleblowing. In conformità al d.l.vo n. 24 del 10.03.2023, c.d. ‘’decreto whistleblowing’’. La procedura è consultabile all’interno di questa pagina. Tale procedura che descrive i presupposti per effettuare la segnalazione, l’ufficio ed il processo di gestione delle segnalazioni, così come tutele ed eventuali responsabilità del segnalante, va esaminata compiutamente da parte di chi intende effettuare una segnalazione.


Talete SpA adotta un sistema per la ricezione e gestione delle segnalazioni – pervenute dal personale aziendale e/o da soggetti terzi – relative ad eventuali violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, violazioni delle norme interne (regole di condotta contemplate nel Codice Etico, nel Modello 231 e più in generale nel corpus normativo aziendale), condotte illecite.

La gestione di tali segnalazioni è affidata ad un ufficio interno, rispondenti ai requisiti previsti dal D.lgs. 24/2023.


Oggetto delle segnalazioni

ILa Procedura Whistleblowing Talete si applica alle Segnalazioni Interne che riguardano le seguenti Condotte Illecite individuate dal Decreto Whistleblowing:

(1)        illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori;

(2)      atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui all’art. 325 TFUE (lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’Unione europea;

(3)     atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26.2 TFUE) che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.;

(4)     atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione europea nei settori indicati di cui ai punti che precedono;

(5)      violazioni rilevanti ai sensi del Decreto 231, violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, anche se non ricomprese nell’ambito delle violazioni di cui ai punti che precedono.

6) circostanze o documenti la cui rivelazione è vietata dalle disposizioni relative alle informazioni classificate [1], al segreto medico, al segreto professionale dell’avvocato, al segreto delle deliberazioni degli organi giurisprudenziali, alla norme di procedura penale (in particolare, con riferimento all’obbligo della segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.), alle disposizioni sull’autonomia e indipendenza della magistratura, sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura (comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario), alle disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed alla disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300.

Non sono considerate condotte segnalabili le notizie prive di fondamento, le informazioni già di dominio pubblico, nonché i dati acquisiti sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili. Analogamente, non rientra nel perimetro delle segnalazioni tutto ciò che abbia ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano al rapporto individuale di lavoro della persona segnalante.




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Soggetti che possono inoltrare segnalazioni

La Procedura Whistleblowing Talete si applica esclusivamente alle Segnalazioni Interne effettuate dai Segnalanti Talete attraverso il Canale Talete e in particolare:

a)   i lavoratori subordinati della Società, ossia lavoratori (i) il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 (come, ad esempio, i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio) e (ii) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;

b)   i lavoratori autonomi e/o i titolari di un rapporto di collaborazione che operano per Talete;

c)   i liberi professionisti ed i consulenti che operano per Talete;

d)   i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore di Talete;

e)   i lavoratori od i collaboratori che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di Talete;

f)     gli azionisti ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Talete, anche qualora tali funzioni siano esercitate de facto e senza un’apposita nomina.

g)    comunque, i soggetti che intrattengono con Talete uno dei rapporti cui opera riferimento l’art. 3.2 del Decreto Whistleblowing (cioè le persone di cui ai commi 3 o 4 dell’art. 3 del Decreto 24/2023).


Tutele

I segnalanti cui si applicano le tutele previste al Decreto sono i soggetti legati alla Talete SpA da un rapporto di lavoro, presente, passato o potenziale, comunque disciplinato, (anche cessato o non ancora formalizzato perché in corso di selezione). 

Oltre al soggetto segnalante, le tutele si applicano anche ai seguenti soggetti:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo); 
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; 
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Tali tutele hanno efficacia solo se
a) al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo del Decreto; 
b) la segnalazione è stata effettuata conformemente ai requisiti previsti dal Decreto


Riservatezza

Il Canale Talete garantisce la massima riservatezza dell’identità del Segnalante Talete, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Tutti i soggetti che, in ragione del proprio ufficio intervengono nel processo di gestione delle segnalazioni o che ne siano comunque informate, a qualsivoglia titolo, sono tenute a garantire la riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l’identità e l’onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni, nonché l’anonimato dei dati identificativi dei segnalanti e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità (cd. “principio di riservatezza del Segnalante”), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle segnalazioni disciplinato nel presente documento (criterio del “need to know”).

Ritorsioni

Nel rispetto della legge, Talete vieta e sanziona ogni forma di ritorsione e/o di discriminazione diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione, alla Segnalazione Esterna o alla Divulgazione pubblica, nel caso in cui permangano i presupposti, nei confronti di chiunque abbia effettuato una segnalazione (come di chiunque abbia collaborato ad accertare i fatti segnalati), a prescindere che la segnalazione in buona fede si sia poi rivelata fondata o meno. Le stesse tutele sono garantite in tutti quei casi in cui l’identità del Segnalante Talete viene conosciuta in un momento successivo alla segnalazione. 


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Come segnalare

Si incoraggia l’invio di segnalazioni contenenti tutte le informazioni di cui si dispone nella maniera più chiara e completa possibile e rappresentando gli elementi utili e opportuni per consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa sia inviata tempestivamente e includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

  • una descrizione dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazionedelle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo) e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
  • elementi identificativi del Segnalato (o dei Segnalati), per quanto noti, o elementi che possano consentirne l’identificazione;
  • nominativi di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • messa a disposizione, se in possesso, di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione


Canali di segnalazione interna aziendale

Per l’invio delle segnalazioni è disponibile la piattaforma informatica che garantisce la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Inserisci qui la tua segnalazione

L’ufficio preposto alla gestione delle Segnalazioni è inoltre disponibile ad incontrare il Segnalante per raccogliere la segnalazione.

I canali riportati NON devono essere utilizzati per inviare reclami e richieste di assistenza su temi commerciali.
Per tale tipologie di comunicazioni è disponibile la mail 
reclami@taletespa.eu


Canale di segnalazione esterna

Oltre ai canali di segnalazione interna, il Decreto prevede anche la possibilità di ricorso ad un canale esterno gestito dall’ANAC cui il segnalante può rivolgersi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

·        la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

·        la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; 

·        la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Alla data di adozione della Procedura Whistleblowing Talete, le Segnalazioni Esterne possono essere effettuate attraverso una piattaforma informatica attivata da ANAC e raggiungibile tramite il seguente link: https://whistleblowing.anticorruzione.it, la cui pagina di accesso è costituita dal “Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023”.

Per le modalità e tempistiche di gestione della Segnalazione Esterna si rinvia al Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC reperibile sul sito istituzionale dell’autorità